Art. 25.
(Confezionamento dei funghi secchi).

      1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse non manomissibili, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico della o delle specie contenute, accompagnato dalla denominazione e dalle menzioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 24.
      2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalità del micologo, di cui all'articolo 22, comma 1, della presente legge, sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'allegato III annesso alla presente legge. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
      3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 euro a 1.549 euro.